Revenge porn non vuol dire “pornovendetta”

Foto e 4 titoli: Intesa sul reato di porno vendetta, unanimità alla Camera – Revenge porn, carcere fino a 6 anni, aggravante per gli ex – OK unanime alla Camera sul reato di pornovendetta – Revenge Porn è reato, la Camera approva emendamento

Il 2 aprile 2019 la camera ha approvato all’unanimità la disposizione Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, che diventa l’articolo 612-ter del codice penale.

Media e politici hanno identificato il reato con l’anglicismo revenge porn o descrivendolo come porno vendetta, parole che però non appaiono nel testo dell’emendamento e che mostrano una comprensione poco approfondita del concetto di cui si discute.

Il concetto di revenge porn in inglese

Chi ha affermato che la locuzione inglese revenge porn significa letteralmente vendetta pornografica dovrebbe ripassare la grammatica: in inglese la testa (il determinato) di un nome composto è la parola che sta più a destra, cioè porn.

Un’interpretazione letterale della locuzione revenge porn esclude quindi che sia un tipo di vendetta e rivela invece che si tratta di un particolare tipo di materiale pornografico [divulgato] con intento vendicativo ("per vendetta").

Nell’uso corrente però l’espressione ha un significato più ampio, come si può verificare in qualsiasi dizionario monolingue. Esempio da Oxford Dictionaries:

definizione di revenge porn da Oxford Dictionaries: Revealing or sexually explicit images or videos of a person posted on the Internet, typically by a former sexual partner, without the consent of the subject and in order to cause them distress or embarrassment.

La caratteristiche distintive di revenge porn, quelle cioè che lo differenziano da altro materiale pornografico, sono:
diffusione delle immagini online
mancato consenso della persona interessata
intento doloso (ad es. causare grande ansia o isolamento sociale)

Non si tratta perciò solamente della vendetta di una singola persona verso un ex partner, anche se è l’occorrenza più tipica, ma anche di altri comportamenti (ad es. revenge porn include anche la diffusione da parte di terzi – elemento di viralità – e in alcun casi la pubblicazione di foto osé di personaggi noti ottenute con hackeraggio, non solo per ritorsione ma anche per estorsione).

Revenge porn per il legislatore italiano

Il concetto più ampio e non letterale espresso dalla locuzione revenge porn si ritrova anche nell’articolo del codice penale appena approvato, Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Prevede infatti che venga punito chiunque faccia circolare materiale pornografico senza consenso, con qualsiasi intento, e la pena aumenta se il reato è commesso da un ex partner (cfr. testo completo più sotto).

Si può così notare che la vendetta non è una caratteristica distintiva neppure per il legislatore italiano.

Revenge porn nella comunicazione pubblica

Sono molto scettica sull’uso di anglicismi nelle comunicazioni che riguardano tutti i cittadini, e quindi eviterei di usare revenge porn, anche perché le parole straniere non hanno lo stesso impatto dell’italiano e non riescono a comunicare la gravità del reato (cfr. hate speech vs incitamento all’odio).

Trovo inadeguate anche le locuzioni porno vendetta / pornovendetta e vendetta pornografica per i motivi appena descritti, ma capisco che fanno presa nell’immaginario collettivo, sono ormai molto diffuse e, per quanto usate impropriamente, consentono di identificare univocamente il concetto che rappresentano.

Alternative che si sarebbero potute considerare se non se ne fossero già affermate altre sono i calchi pornografia / porno vendichevole, porno vendicativo e porno per vendetta che però, come in inglese, non tengono conto che la vendetta non è una caratteristica distintiva. Di minore impatto ma che cercano di avvicinarsi al contenuto della nuova norma sono invece porno ostile, porno doloso oppure porno illecito

Sull’uso di porno in sostituzione di pornografia o materiale pornografico, cfr. Porno-: storia (un) poco oscena di un prefissoide (Portale Treccani).

Per approfondire

Un documento del Servizio studi del Senato, A.S. 1076 – Misure per il contrasto della diffusione non autorizzata di materiale sessualmente esplicito, spiega perché la legislazione esistente non era sufficiente, con riferimenti a diversi reati già nel codice penale tra cui diffamazione, stalking, diffusione di riprese e registrazioni fraudolente e illecito trattamento di dati personali. L’ho trovato molto utile perché confronta i diversi concetti evidenziando le caratteristiche distintive di ciascuno, un approccio tipico del lavoro terminologico che consente di evitare traduzioni letterali fuorvianti.

Infine, il testo dell’emendamento approvato il 2 aprile 2019:

Art. 612-ter c.p. – Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o il video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

 
Fonte: Giurisprudenza penale 


In inglese, due diversi porn

Concludo ricordando che in inglese la parola porn ha due accezioni: come forma abbreviata di pornography vuol dire materiale pornografico ed è con questo significato che è usata in revenge porn.

L’altra accezione, più recente ma molto diffusa, appare solo in nomi composti come elemento determinato che richiede sempre un determinante (sul modello xyz porn come ad es. book porn e travel porn) e non ha alcun significato sessuale ma indica curiosità morbosa per il determinante xyz: l’ho descritta in Non è “porn food” (e neppure “nazi grammar”).


Vedi anche: Elenco di anglicismi istituzionali 

Aggiornamento 4 aprile 2019 – Anche il Gruppo Incipit dell’Accademia della Crusca si è espresso in merito: La legge sulla diffusione di immagini sessualmente esplicite e la pornovendetta, non “revenge porn”. Spiace vedere che si siano limitati a una valutazione superficiale che descrive come "naturale soluzione" una locuzione che invece non rappresenta adeguatamente né la nuova norma né il concetto espresso da revenge porn in inglese. Altre considerazioni nei commenti qui sotto.

Aggiornamento 5 aprile 2019 – Da leggere Dovremmo trovare un altro nome al “revenge porn” su Il Post, che aggiunge al dibattito l’alternativa diffamazione pornografica. È efficace perché trasparente, riconducibile direttamente al concetto di reato e sufficientemente breve, quindi molto adatta ad essere usata nella comunicazione pubblica, anche se non è del tutto precisa (la diffamazione è offesa alla reputazione altrui e implica comunicazione con più persone). Un’ulteriore alternativa vista in una discussione giuridica è pornografia non consensuale.

Aggiornamento 7 aprile 2019 – Qualche giorno fa sono intervenuta con Daniela Vellutino, linguista esperta di comunicazione pubblica, su revenge porn vs pornovendetta alla trasmissione Salvalingua di Massimo Persotti a Radio Radio.

La registrazione del nostro contributo:

9 commenti su “Revenge porn non vuol dire “pornovendetta””

  1. Andrea:

    Una volta tanto non sono d’accordo.
    Che “porno vendetta” non sia la traduzione corretta di “revenge porn” e che la traduzione corretta sarebbe “porno vendichevole” o “porno per vendetta” questo è indisputabile.
    Ma se “revenge porn” fa riferimento al video o alle immagini e quindi all’oggetto, “porno vendetta” fa riferimento all’atto e pertanto è perfetto per identificare la “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” e quindi il reato.
    Anche rispetto al concetto di “vendetta” poi, sia l’Oxford Dictionaries sia la legge fanno esplicito riferimento al (ex) partner perché comunque la declinazione più comune del reato e proprio quella di vendetta. Bene ha fatto il legislatore ad allargare la definizione del reato ma per la stampa “porno vendetta” è efficace.
    Quantomeno gli (ex) partner sono avvertiti e speriamo che la legge sia efficace nel far terminare questa barbara pratica.

  2. Licia:

    @Andrea, grazie per il contributo.

    Anche altrove ho visto perplessità sulla traduzione pornovendetta. Segnalo ad esempio una discussione su Twitter iniziata da Matteo Bordone, con ramificazioni qui, qui e qui. Vengono espressi dubbi, che condivido in pieno, proprio sull’interpretazione dell’espressione revenge porn che sposta l’attenzione sull’intento rivendicativo anziché su come viene messo in atto.

    Sono state fatte considerazioni anche sull’uso della parola vendetta perché implica che la vittima abbia effettivamente provocato danno o ingiustizia e quindi sia effettivamente colpevole, mentre spesso è solo la percezione dell’uomo che vuole punirla.

    Sulla parola porno(grafia), Giulia Blasi scrive: “Il porno, di per sé, prevede il consenso di tutte le parti: quello degli attori e quello degli spettatori. È una forma di intrattenimento in cui tutti sono consapevoli del proprio ruolo. Quello che chiamiamo #revengeporn non è porno: è una violazione.”

    Il legislatore però pare avere considerato questo aspetto, infatti usa l’espressione sessualmente esplicito.

    Aggiungo anche che nel documento Servizio studi del Senato citato viene spiegato il significato di revenge porn sia in senso stretto che in senso estensivo con un’osservazione che tiene conto anche dell’aspetto consensuale:

    Con l’espressione revenge porn si intende la creazione consensuale di immagini intime o sessuali all’interno di un contesto di coppia e la non consensuale pubblicazione delle stesse da parte di uno dei membri – generalmente, l’uomo – finalizzata a vendicarsi della rottura spesso burrascosa della relazione intima (revenge porn in senso stretto). Tale espressione è utilizzata, nel linguaggio comune, soprattutto giornalistico, in senso più ampio anche per indicare ogni forma di diffusione non consensuale di immagini pornografiche o comunque aventi un contenuto sessuale (revenge porn in senso estensivo), a prescindere quindi dalla pregressa esistenza di una relazione sentimentale ovvero dalla finalità ritorsiva di colui che pubblica le immagini.

  3. Flavia:

    Ah be’, se anche l’Incipit “appoggia questa naturale soluzione”, allora vada per ‘porno vendetta’; anzi, migliore – come suggerito – la forma univerbata ‘pornovendetta’.
    Io penso invece che non vada bene definire come ‘pornografici’ i contenuti ‘sessualmente espliciti’ oggetto della ‘vendetta’, sia in inglese sia in italiano: potrebbero anche non esserlo in origine e diventarlo solo nel momento in cui vengono divulgati.
    Personalmente, ci andrei piano con l’uso estensivo del termine ‘porno’, nonostante la fortuna del prefissoide in Italia.

  4. Licia:

    @Flavia, grazie per il commento. Purtroppo temo che il Gruppo Incipit abbia affrontato un po’ superficialmente non solo il significato dell’anglicismo ma anche le connotazioni di pornovendetta, che sembra tanto il titolo di un film di serie B (eufemismo!).

    Tu invece hai colto un aspetto importante: i contenuti sessualmente espliciti non sono pornografici se sono prodotti per rimanere esclusivamente all’interno della coppia (non sono fatti perché ne usufruiscano anche altri). Va però fatta anche una considerazione pratica: se si cerca una soluzione alternativa a revenge porn che possa funzionare, può essere utile mantenere l’elemento porno perché fa da rimando all’anglicismo e quindi viene percepita una certa continuità. Aggiungo anche che porno ha significato più ampio di pornografia, quindi parola di uso più flessibile (ma allo stesso tempo più sensazionalistica).

    In conclusione: non esiste un’alternativa ideale ma eviterei in ogni caso di chiamare il nuovo reato vendetta.

  5. Emy:

    Un’analisi perfetta, Licia.
    Sì, spiace che questa volta il gruppo Incipit abbia affrontato il tema un po’ superficialmente.

  6. zuane fabbris:

    ritorsione a mezzo diffusione di materiale pornografico /?pornoritorsione

  7. alessandro:

    Anche sul fatto che soltanto la pubblicazione delle “immagini intime o sessuali” non sia consensuale (mentre sarebbe consensuale la “creazione” di tali immagini) avrei qualche dubbio, poiché esistono anche i casi in cui il rapporto sessuale sia consensuale ma venga filmato all’insaputa di uno dei partecipanti, tramite una telecamera nascosta.

  8. Licia:

    @Emy, grazie

    @zuane  in effetti molto spesso si tratta di ritorsione. Bisogna però considerare che la parola è potenzialmente ambigua perché nel linguaggio giuridico ha un significato specifico diverso da quello del lessico comune: “causa speciale di esclusione della punibilità prevista per il delitto di ingiuria, nel caso di reciprocità delle offese” (dal Vocabolario Zingarelli).

    @Alessandro questa eventualità era già coperta dal reato di diffusione di riprese e registrazione fraudolente (articolo all’articolo 617-septies, comma 1 del codice penale) che però trovava applicazione solo nel caso di immagini create senza il consenso della persona ritratta (cfr. documento del Senato citato nel post). Potrebbe inoltre trattarsi di immagini che non riguardano alcun rapporto sessuale ma nudi o altro, come nel caso del sexting (la persona X acconsente a mandare a Y foto esplicita di sé in un messaggio – text, ad es. su WhatsApp – e poi Y non la tiene per sé ma la pubblica).

  9. Flavia:

    Gheno – Mastroianni in ‘Tienilo acceso’, Longanesi, 2018, p. 36, traducono ‘revenge porn’ con ‘porno di vendetta’ mentre a Otto e Mezzo http://www.la7.it/otto-e-mezzo/rivedila7/vendetta-porno-vendetta-06-04-2019-268230 si è parlato di ‘porno vendetta’.
    Quando ho visto la trasmissione non avevo ancora iniziato a leggere il libro e ora mi accorgo di come ” Educare al digitale, qui e ora, è la massima priorità”, perché “le regole servono, ma non bastano” (p.72, riassuntiva della prima parte: Parole al centro).
    Grazie Licia per la segnalazione del libro.

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