Tecnologia, frutta e marchi registrati

The fruits of technological innovation, citato in Apple, Blackberry & Orange, ipotizza che per alcuni prodotti tecnologici vengano scelti nomi di frutta in modo che gli utenti associno le connotazioni positive evocate dai frutti ai prodotti stessi.

Probabilmente c’è anche un altro motivo: per un produttore è più facile riuscire a ottenere la protezione giuridica tramite marchio registrato se il nome proposto non è associabile alle caratteristiche del prodotto o del servizio.

Stati Uniti: trademark distinctiveness

In un aggiornamento a Facebook, face, book e marchi registrati avevo già accennato agli Stati Uniti, dove un marchio è registrabile se soddisfa varie condizioni, tra cui la capacità distintiva (distinctiveness). Per determinarla, si fa riferimento al cosiddetto spectrum of distinctiveness, una scala lungo la quale vengono posizionati i nomi sottoposti a registrazione: a un’estremità si collocano quelli generici e all’altra quelli di fantasia, passando per nomi descrittivi, suggestivi e arbitrari.

spectrum of distinctiveness

Maggiore è l’originalità di un marchio, maggiore è la protezione giuridica: i nomi inventati (fanciful) sono immediatamente registrabili.

Chi ha notato il mio debole per la terminologizzazione capirà perché trovo particolarmente interessante la classificazione arbitrary: descrive i nomi che corrispondono a parole comuni, già esistenti e con un loro significato preciso e documentato, che vengono usate completamente fuori contesto e quindi, non essendoci alcuna correlazione tra il nome e il tipo di prodotto, rendono i marchi facilmente registrabili. È appunto il caso di Apple, Blackberry e altri prodotti di vario genere che hanno nomi di frutta (nel caso di un’azienda agricola, invece, Apple e Blackberry sarebbero considerati descriptive e quindi difficilmente registrabili).

Italia: capacità distintiva del marchio

In Italia la capacità distintiva è descritta nell’art.13 del Codice della proprietà industriale:

Capacità distintiva
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.
[…]


Vedi anche: Marchionimi e terminologia, sulla distinzione linguistica tra marchi forti e deboli.

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